Cosa cambia in concreto?
La LRD riveduta amplia notevolmente il campo di applicazione e introduce al contempo diverse eccezioni rilevanti. L’art. 2 della nuova LRD introduce la nozione di «consulente», che comprende, tra l’altro, tutte le persone giuridiche e fisiche che partecipano a titolo professionale a operazioni immobiliari.
Si tratta di un campo di applicazione molto ampio, limitato tuttavia dalle numerose eccezioni previste dall’art. 2 cpv. 4ter della nuova LRD.
Chi rientra ora fra i consulenti deve affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) e adempiere a obblighi di diligenza analoghi a quelli degli intermediari finanziari (cfr. art. 8b segg. della nuova LRD). Le imprese interessate devono inoltre emanare direttive interne, organizzare corsi di formazione periodici e designare un referente in materia di LRD, il quale sarà tenuto a seguire un corso di base e a partecipare ogni anno a corsi di perfezionamento esterni.
Quali sono i soggetti interessati?
Partecipando a titolo professionale a operazioni immobiliari, gli agenti immobiliari sono considerati consulenti e pertanto sono soggetti ai suddetti obblighi di comunicazione e di diligenza.
Anche i notai e gli avvocati che prendono parte a operazioni immobiliari sono assoggettati alla LRD. Nell’ambito di un controllo da parte di un OAD, le informazioni coperte dal segreto professionale possono venire trasmesse solo se sussistono indizi oggettivi di violazione degli obblighi di diligenza.
Non è ancora stato chiarito in via definitiva se i valutatori immobiliari siano da considerarsi consulenti.
Conclusione:
permangono notevoli incertezze, mentre i costi e l’aumento della burocrazia sono certi
La revisione della LRD comporta nuovi obblighi e costi sostanziali per gran parte del settore immobiliare. Presumibilmente agenti immobiliari, notai e avvocati saranno classificati direttamente come consulenti, mentre rimane incerta la posizione giuridica di valutatori, progettisti e altri specialisti. Concetti chiave come «attività di consulenza» e «ausiliario» non sono definiti con sufficiente precisione.
Ai professionisti del settore immobiliare si raccomanda di seguire con attenzione gli ulteriori sviluppi, di verificare tempestivamente i processi interni e – qualora non vi abbiano già provveduto – di valutare l’affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD).

